GREENING, GESTIONE DEI RISCHI,
SVILUPPO RURALE:
ECCO LE NOVITÀ DEL NUOVO REGOLAMENTO OMNIBUS

 


È stato finalmente raggiunto l’accordo finale sul pacchetto agricolo del Regolamento Omnibus. L’intesa raggiunta offre la prospettiva di una riforma di medio termine in quanto non ci si è limitati a modifiche dell’attuale funzionamento della PAC. Soddisfatto dei risultati raggiunti dopo intensi cicli negoziali, il capo della delegazione negoziale del Parlamento europeo Paolo De Castro.

In particolare nel Regolamento sono state affrontate alcune criticità della riforma del 2013 e tuttora presenti nell’attuale sistema, che se non affrontate in tale ambito sarebbero probabilmente slittate al 2020.

PAGAMENTI DIRETTI

Con l’obiettivo di semplificare gli impegni a carico di imprese agricole e verificatori si è cercato di razionalizzare la regolamentazione degli impegni. Di seguito riportiamo le principali novità introdotte.

–          La definizione di PASCOLO PERMANENTE è stata estesa con l’introduzione dei pascoli mediterranei in cui le erbacee da foraggio possono non essere predominanti o addirittura assenti. Sono inoltre inclusi i terreni non inseriti nella rotazione colturale aziendale per almeno 5 anni, con possibilità da parte degli Stati Membri di includere quelli non arati per almeno 5 anni.

–         Posta l’attenzione alla definizione di IMPRENDITORE ATTIVO, al fine di cercare di convogliare i contributi a chi effettivamente svolge l’attività di agricoltore in forma professionale. L’attuale definizione di agricoltore attivo viene mantenuta concedendo specifiche deroghe agli Stati Membri in cui il carico amministrativo sia preponderante rispetto ai benefici. E’ stata concessa la possibilità agli Stati Membri di utilizzare l’anagrafe IVA per l’identificazione dell’agricoltore attivo.

–      È stata prevista la possibilità, agli Stati Membri, di destinare i fondi della Riserva a misure volte ad evitare l’abbandono delle terre o a compensare agricoltori operanti in condizioni di svantaggio specifiche.

–          SEMPLIFICATA LA DIVERSIFICAZIONE DELLE COLTURE. Le aziende che destinano oltre il 75% della loro superficie a colture sommerse non saranno soggette ai normali limiti fissati per la diversificazione colturale e la seconda coltura potrà ricoprire fino al 75% della rimanente superficie aziendale.

Inoltre, le aziende che destinano oltre il 75% della loro superficie a colture leguminose vengono esentate dall’obbligo di diversificazione.

Sono infine esentate dall’obbligo di diversificazione le aziende che destinano almeno il 75% della loro superficie a colture erbacee sommerse (incluse riso e leguminose) o che lasciano a riposo il terreno in quanto è stato rimosso l’attuale limite di 30 ettari al di sopra del quale sul terreno rimanente vigeva l’obbligo di diversificazione.

–          Le AREE di INTERESSE ECOLOGICO prevedono ora l’esenzione dall’obbligo EFA per le aziende che destinano almeno il 75% della loro superficie a colture erbacee sommerse (incluse riso e leguminose) o che lasciano a riposo il terreno. Èstato rimosso l’attuale limite di 30 ettari al di sopra del quale sul terreno rimanente vigeva l’obbligo di rispetto dei parametri di rispetto ambientale.

Vengono rivisti i parametri di conversione delle superfici destinate alle colture azotofissatrici dall’attuale 0,7 a 1 mentre per il bosco ceduo si passa dall’attuale 0,3 a 0,5.

Tra le pratiche equivalenti EFA vengono introdotte le aree lasciate a riposo con piante mellifere con fattore di conversione delle superfici pari a 1,5 e la coltivazione di miscanto e silfio perfoliato con parametro di conversione delle superfici 0,7.

–          Il PAGAMENTO SUPPLEMENTARE potrà esser richiesto da tutti i giovani agricoltori fino al quinto anno dalla data di insediamento e riceverlo complessivamente per i 5 anni senza l’attuale riduzione per gli anni già trascorsi. È stato eliminato il limite minimo di 25 ha e massimo di 90 ha che gli Stati potevano fissare per l’erogazione del contributo supplementare. Gli Stati Membri potranno innalzare il valore del pagamento supplementare fino al 50% del valore dei pagamenti di base.

–          SOSTEGNO ACCOPPIATO. Abrogata la limitazione con la quale il sostegno poteva essere concesso solo al fine di mantenere gli attuali livelli produttivi. La Commissione potrà intervenire al fine di evitare che i beneficiari continuino a mantenere lo stesso livello produttivo anche in casi di gravi squilibri del mercato. Infine, gli Stati Membri potranno rivedere annualmente le condizioni per accedere a tale beneficio.

GESTIONE DEI RISCHI e SVILUPPO RURALE

Un altro capitolo affrontato dal Decreto Omnibus è la gestione dei rischi. Le disposizioni introdotte nel 2013 si erano rilevate insufficienti e problematiche al fine di stimolare l’accesso delle imprese agli strumenti assicurativi.

La soglia per l’attivazione degli indennizzi è stata portata al 20% (prima al 30%) della perdita di prodotto e contestualmente è stata innalzata dal 65% al 70% la quota di indennizzo pubblico, prevedendo inoltre la possibilità di utilizzare indici economici per la misurazione delle perdite.

Introdotta la possibilità di utilizzare fondi pubblici per l’integrazione annuale del capitale iniziale dei fondi di mutualizzazione delle avversità atmosferiche.

Per i programmi relativi allo sviluppo rurale sono stati inseriti dei correttivi che avranno certamente un impatto positivo.

–          PRIMO INSEDIAMENTO e GIOVANI AGRICOLTORI. Prevista la possibilità per i giovani agricoltori di insediarsi in capo ad un’azienda, anche congiuntamente con altri agricoltori, senza vincoli di forma giuridica. Il sostegno agli agricoltori potrà essere concesso sia in forma di contributo che attraverso strumenti finanziari.

–          INFORMAZIONE. Potranno essere mantenute ed utilizzate le infrastrutture utilizzate per i progetti dimostrativi.

–          CONSULENZA. Le regioni potranno destinare i fondi per i servizi di consulenza sia a strutture interne che esterne.

–          REGIMI DI QUALITÀ. Anche gli agricoltori che partecipano da meno di 5 anni al regime di qualità potranno beneficiare della misura.

–          INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI. Esteso il sostegno attraverso strumenti finanziari agli investimenti che riguardano la trasformazione, commercializzazione e sviluppo di prodotti non coperti dal Allegato I del TFUE.

–          ALLESTIMENTO DI SISTEMI AGROFORESTALI. Non solo l’impianto ma, tra le spese ammissibili, saranno incluse le spese di rigenerazione e rinnovamento.

–          INVESTIMENTI. Nel caso di supporto ricevuto tramite strumenti finanziari è stata introdotta la possibilità di considerare il capitale d’esercizio come spesa ammissibile fino ad un massimo di € 200.000 o del 30% delle spese ammissibili.

–          SPESE AMMISSIBILI. Tutte le spese sostenute per misure emergenziali a seguito di disastri naturali, eventi climatici o cambiamenti demografici saranno ammissibili anche se antecedenti alla modifica del PSR.

Da una prima lettura delle misure introdotte dal Regolamento sembra che molti degli aspetti che stavano creando preoccupazione alle imprese agricole siano stati affrontati ed in parte certamente migliorati.

Alcune delle novità introdotte dal Regolamento avranno un impatto immediato sulle scelte degli imprenditori già con le programmazioni delle semine di questi giorni, dato che sono stati rivisti i requisiti per il rispetto del greening.